Valutazione dei Rischi (DVR)
Un obbligo normativo che diventa uno strumento concreto per prevenire infortuni, fermi operativi e contestazioni
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è la base della gestione della salute e sicurezza in azienda: serve a individuare i pericoli, valutare i rischi reali e definire misure di prevenzione e protezione efficaci e applicabili.
Lo Studio Tecnico Ambiente & Sicurezza supporta aziende di ogni settore nella redazione e nell’aggiornamento del DVR, con un approccio tecnico, chiaro e aderente alle attività svolte, in conformità al D. Lgs. 81/08.
Cos’è il DVR e quando è obbligatorio
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR rientrano tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro. La valutazione deve essere effettuata con modalità definite dalla norma (coinvolgendo le figure previste e con consultazione dei lavoratori tramite RLS, quando presente).
Nota operativa: la mancata redazione del DVR può avere conseguenze rilevanti anche in sede ispettiva (tra cui provvedimenti collegati alla mancata predisposizione del documento).
Cosa deve contenere un DVR conforme (contenuti minimi)
Un DVR efficace non è un “documento standard”, ma un’elaborazione coerente con processi, mansioni, luoghi e attrezzature. In sintesi deve riportare almeno:
relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e criteri adottati;
misure di prevenzione e protezione attuate e DPI adottati;
programma di miglioramento con azioni e priorità;
procedure e misure organizzative, ruoli e responsabilità (quando applicabile).
Il nostro metodo di lavoro
Per ottenere un DVR utile (non solo “a posto”), lavoriamo per fasi:
Raccolta dati e analisi preliminare: Organigramma sicurezza, mansioni, processi, ambienti, attrezzature, sostanze, documentazione già presente;
Sopralluogo tecnico e interviste operative: Verifica sul campo delle condizioni reali e confronto con Datore di Lavoro/dirigenti/preposti e lavoratori;
Identificazione pericoli e valutazione dei rischi: Applichiamo un percorso strutturato (identificazione → valutazione → misure → piano di attuazione), coerente con le buone prassi europee sulla risk assessment;
Redazione DVR e piano di miglioramento: Documento completo + azioni prioritarie, scadenze suggerite, supporto per l’applicazione operativa;
Aggiornamento e supporto continuativo: Riesame periodico e aggiornamento quando cambiano attività, layout, attrezzature, organizzazione o emergono criticità.
Cosa comprende il servizio
Ogni incarico viene calibrato sulla realtà aziendale, ma tipicamente include:
Redazione/aggiornamento DVR completo e coerente con le attività svolte
Analisi ambienti, mansioni e processi (checklist + evidenze)
Valutazione dei principali rischi applicabili, ad esempio:
movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi
rischio chimico (ove presente)
rumore e vibrazioni (ove applicabili)
rischio biologico (ove applicabile)
stress lavoro-correlato (quando richiesto)
attrezzature, elettrico, cadute, interferenze, ecc.
Misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative, procedurali)
Programma di miglioramento con priorità e azioni concrete
Indicazioni per integrazione con formazione, procedure e gestione documentale
Quando aggiornare il DVR
Il DVR non è “una volta per sempre”. La valutazione deve essere rielaborata, ad esempio, in caso di:
modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative;
evoluzione della tecnica/prevenzione/protezione;
infortuni significativi;
esiti della sorveglianza sanitaria che evidenzino la necessità di aggiornare.
Domande frequenti (FAQ)
1 - Il DVR è uguale per tutte le aziende? No: deve riflettere rischi reali e attività effettive. Un “copia-incolla” è spesso il primo problema in caso di controlli o incidenti;
2 - Quanto tempo ci vuole? Dipende da numero sedi, mansioni, complessità e presenza di rischi specifici. Dopo un primo contatto e qualche dato minimo, definiamo il perimetro e le attività;
3 - Ogni quanto va aggiornato? Quando cambiano condizioni di lavoro, organizzazione, attrezzature, processi o quando emergono eventi/indicatori che lo rendono necessario;
4 - Chi è responsabile del DVR? La responsabilità è del Datore di Lavoro; la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile.
Valutazioni dei rischi specifiche realizzabili
In base al settore, alle mansioni e alle lavorazioni svolte, il DVR può richiedere approfondimenti su rischi specifici (es. rumore, vibrazioni, ROA, microclima, rischio chimico, movimentazione carichi, stress lavoro-correlato e altri). Per avere una panoramica completa delle valutazioni attivabili in funzione delle tue esigenze, consulta l’elenco dedicato: [ Valutazioni dei rischi realizzabili ]
